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  Legge on Line > Codice civile > Libro 1 > Titolo VI: Del matrimonio > Art. 106
 
 
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Articolo 106 Luogo della celebrazione
Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale (110) davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione (94, 109).
Stampa Luogo della celebrazione - Art. 106 Codice civile Stampa
Titolo I: Delle persone fisiche | Titolo II: Delle persone giuridiche | Titolo III: Del domicilio e della residenza | Titolo IV: Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta | Titolo V: Della parentela e dell'affinitą | Titolo VI: Del matrimonio | Titolo VII: Della filiazione | Titolo VIII: Dell'adozione di persone maggiori di etą | Titolo IX: Della potestą dei genitori | Titolo X: Della tutela e dell'emancipazione | Titolo XI: Dell'affiliazione e dell'affidamento | Titolo XII: Dell'infermitą di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione | Titolo XIII: Degli alimenti | Titolo XIV: Degli atti dello stato civile |

   
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