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  Legge on Line > Codice civile > Libro 3 > Titolo VI: Delle servitù prediali > Art. 1085
 
 
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Articolo 1085 Tempo d'esercizio della servitù
Il diritto alla presa d'acqua si esercita, per l'acqua estiva, dall'equinozio di primavera a quello d'autunno; per l'acqua iemale, dall'equinozio di autunno a quello di primavera. La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno e alla notte naturali. L'uso delle acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto o in cui si è incominciato a possedere.
Stampa Tempo d'esercizio della servitù - Art. 1085 Codice civile Stampa
Titolo I: Dei beni | Titolo II: Della proprietà | Titolo III: Della superficie | Titolo IV: Dell'enfiteusi | Titolo V: Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione | Titolo VI: Delle servitù prediali | Titolo VII: Della comunione | Titolo VIII: Del possesso | Titolo IX: Della denunzia di nuova opera e di danno temuto |

   
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