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  Legge on Line > Codice civile > Libro 3 > Titolo VII: Della comunione > Art. 1111
 
 
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Articolo 1111 Scioglimento della comunione
Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione (1506); l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri (717). Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se e stato stipulato per un termine maggiore di questo si riduce a dieci anni. Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.
Stampa Scioglimento della comunione - Art. 1111 Codice civile Stampa
Titolo I: Dei beni | Titolo II: Della proprietà | Titolo III: Della superficie | Titolo IV: Dell'enfiteusi | Titolo V: Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione | Titolo VI: Delle servitù prediali | Titolo VII: Della comunione | Titolo VIII: Del possesso | Titolo IX: Della denunzia di nuova opera e di danno temuto |

   
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