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  Legge on Line > Codice civile > Libro 1 > Titolo VI: Del matrimonio > Art. 112
 
 
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Articolo 112 Rifiuto della celebrazione
L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge. Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi (98,138). Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 737 e seguenti).
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Titolo I: Delle persone fisiche | Titolo II: Delle persone giuridiche | Titolo III: Del domicilio e della residenza | Titolo IV: Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta | Titolo V: Della parentela e dell'affinità | Titolo VI: Del matrimonio | Titolo VII: Della filiazione | Titolo VIII: Dell'adozione di persone maggiori di età | Titolo IX: Della potestà dei genitori | Titolo X: Della tutela e dell'emancipazione | Titolo XI: Dell'affiliazione e dell'affidamento | Titolo XII: Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione | Titolo XIII: Degli alimenti | Titolo XIV: Degli atti dello stato civile |

   
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