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  Legge on Line > Codice civile > Libro 3 > Titolo VIII: Del possesso > Art. 1152
 
 
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Articolo 1152 Ritenzione a favore del possessore di buona fede
Il possessore di buona fede può ritenere la cosa finché non gli siano corrisposte le indennità dovute, purché queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione (948) e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti (2756). Egli ha lo stesso diritto finché non siano prestate le garanzie ordinate dall'autorità giudiziaria nel caso previsto dall'articolo precedente.
Stampa Ritenzione a favore del possessore di buona fede - Art. 1152 Codice civile Stampa
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