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  Legge on Line > Codice civile > Libro 3 > Titolo VIII: Del possesso > Art. 1167
 
 
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Articolo 1167 Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso
L'usucapione è interrotta (2945) quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno. L'interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l'azione (2953) diretta a ricuperare il possesso e questo è stato ricuperato.
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