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  Legge on Line > Codice civile > Libro 4 > Titolo I: Delle obbligazioni in generale > Art. 1178
 
 
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Articolo 1178 Obbligazione generica
Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media (664).
Stampa Obbligazione generica - Art. 1178 Codice civile Stampa
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