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  Legge on Line > Codice civile > Libro 4 > Titolo I: Delle obbligazioni in generale > Art. 1192
 
 
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Articolo 1192 Pagamento eseguito con cose altrui
Il debitore non puņ impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui puņ disporre. Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede puņ impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno (1218).
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