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Articolo 1200
Liberazione dalle garanzie
Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità.
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Titolo I: Delle obbligazioni in generale
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Titolo II: Dei contratti in generale
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Titolo III: Dei singoli contratti
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Titolo IV: Delle promesse unilaterali
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Titolo V: Dei titoli di credito
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Titolo VI: Della gestione di affari
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Titolo VII: Del pagamento dell'indebito
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Titolo VIII: Dell'arricchimento senza causa
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