| Articolo 1208 |
Requisiti per la validità dell'offerta |
| Affinché l'offerta sia valida è necessario:
che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui (1188 e seguenti);
che sia fatta da persona che può validamente adempiere;
che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario;
che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore (1184);
che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione (1353 e seguenti)
che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio (1182);
che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato (att. 73 e seguenti).
Il debitore può subordinare l'offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitano la disponibilità (1200; Cod. Proc. Civ. 678).
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