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Articolo 1208 Requisiti per la validità dell'offerta
Affinché l'offerta sia valida è necessario: che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui (1188 e seguenti); che sia fatta da persona che può validamente adempiere; che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario; che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore (1184); che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione (1353 e seguenti) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio (1182); che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato (att. 73 e seguenti). Il debitore può subordinare l'offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitano la disponibilità (1200; Cod. Proc. Civ. 678).
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Titolo I: Delle obbligazioni in generale | Titolo II: Dei contratti in generale | Titolo III: Dei singoli contratti | Titolo IV: Delle promesse unilaterali | Titolo V: Dei titoli di credito | Titolo VI: Della gestione di affari | Titolo VII: Del pagamento dell'indebito | Titolo VIII: Dell'arricchimento senza causa |

   
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