Tutti
Codice penale
Procedura penale
Codice civile
Procedura civile
Legge on Line
>
Codice civile
> Libro 4 >
Titolo I: Delle obbligazioni in generale
>
Art. 1222
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
Gazzetta ufficiale
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis
Articolo 1222
Inadempimento di obbligazioni negative
Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé inadempimento.
Stampa
Titolo I: Delle obbligazioni in generale
|
Titolo II: Dei contratti in generale
|
Titolo III: Dei singoli contratti
|
Titolo IV: Delle promesse unilaterali
|
Titolo V: Dei titoli di credito
|
Titolo VI: Della gestione di affari
|
Titolo VII: Del pagamento dell'indebito
|
Titolo VIII: Dell'arricchimento senza causa
|
Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.