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Art. 1245
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Articolo 1245
Debiti non pagabili nello stesso luogo
Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento (1182, 1196).
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Titolo I: Delle obbligazioni in generale
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Titolo II: Dei contratti in generale
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Titolo III: Dei singoli contratti
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Titolo IV: Delle promesse unilaterali
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Titolo V: Dei titoli di credito
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Titolo VI: Della gestione di affari
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Titolo VII: Del pagamento dell'indebito
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Titolo VIII: Dell'arricchimento senza causa
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