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  Legge on Line > Codice civile > Libro 4 > Titolo I: Delle obbligazioni in generale > Art. 1258
 
 
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Articolo 1258 Impossibilità parziale
Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile (1464, 2175). La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subìto un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa (994 e seguenti).
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