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  Legge on Line > Codice civile > Libro 4 > Titolo II: Dei contratti in generale > Art. 1332
 
 
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Articolo 1332 Adesione di altre parti al contratto
Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originali.
Stampa Adesione di altre parti al contratto - Art. 1332 Codice civile Stampa
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