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Art. 1334
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Articolo 1334
Efficacia degli atti unilaterali
Gli atti unilaterali (1991) producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
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Titolo I: Delle obbligazioni in generale
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Titolo II: Dei contratti in generale
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Titolo III: Dei singoli contratti
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Titolo IV: Delle promesse unilaterali
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Titolo V: Dei titoli di credito
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Titolo VI: Della gestione di affari
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Titolo VII: Del pagamento dell'indebito
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Titolo VIII: Dell'arricchimento senza causa
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