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Art. 1352
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Articolo 1352
Forme convenzionali
Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo (2725).
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Titolo I: Delle obbligazioni in generale
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Titolo II: Dei contratti in generale
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Titolo III: Dei singoli contratti
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Titolo IV: Delle promesse unilaterali
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Titolo V: Dei titoli di credito
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Titolo VI: Della gestione di affari
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Titolo VII: Del pagamento dell'indebito
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Titolo VIII: Dell'arricchimento senza causa
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