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Articolo 1355 Condizione meramente potestativa
E' nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.
Stampa Condizione meramente potestativa - Art. 1355 Codice civile Stampa
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