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Art. 1379
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Articolo 1379
Divieto di alienazione
Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo (965) e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti (1260).
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Titolo I: Delle obbligazioni in generale
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Titolo II: Dei contratti in generale
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Titolo III: Dei singoli contratti
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Titolo IV: Delle promesse unilaterali
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Titolo V: Dei titoli di credito
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Titolo VI: Della gestione di affari
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Titolo VII: Del pagamento dell'indebito
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Titolo VIII: Dell'arricchimento senza causa
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