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  Legge on Line > Codice civile > Libro 4 > Titolo II: Dei contratti in generale > Art. 1389
 
 
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Articolo 1389 Capacità del rappresentante e del rappresentato
Quando la rappresentanza è conferita dall'interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere (428,1425), avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato (1471). In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il Contratto non sia vietato al rappresentato.
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