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  Legge on Line > Codice civile > Libro 4 > Titolo II: Dei contratti in generale > Art. 1392
 
 
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Articolo 1392 Forma della procura
La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere (1350 e seguenti, 1396 e seguenti).
Stampa Forma della procura - Art. 1392 Codice civile Stampa
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