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Articolo 1471 Divieti speciali di comprare
Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona: gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura; gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero; coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui (320 e seguenti, 357 e seguenti, 424 e seguenti), rispetto ai beni medesimi; i mandatari (1703), rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'Art. 1395. Nei primi due casi l'acquisto è nullo (1421 e seguenti); negli altri è annullabile (1441 e seguenti).
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Titolo I: Delle obbligazioni in generale | Titolo II: Dei contratti in generale | Titolo III: Dei singoli contratti | Titolo IV: Delle promesse unilaterali | Titolo V: Dei titoli di credito | Titolo VI: Della gestione di affari | Titolo VII: Del pagamento dell'indebito | Titolo VIII: Dell'arricchimento senza causa |

   
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