| Articolo 1471 |
Divieti speciali di comprare |
| Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona:
gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;
gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;
coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui (320 e seguenti, 357 e seguenti, 424 e seguenti), rispetto ai beni medesimi;
i mandatari (1703), rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'Art. 1395.
Nei primi due casi l'acquisto è nullo (1421 e seguenti); negli altri è annullabile (1441 e seguenti).
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