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  Legge on Line > Codice civile > Libro 4 > Titolo III: Dei singoli contratti > Art. 1481
 
 
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Articolo 1481 Pericolo di rivendica
Il compratore puņ sospendere il pagamento del prezzo, quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi (948), salvo che il venditore presti idonea garanzia (1119). Il pagamento non puņ essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al tempo della vendita.
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Titolo I: Delle obbligazioni in generale | Titolo II: Dei contratti in generale | Titolo III: Dei singoli contratti | Titolo IV: Delle promesse unilaterali | Titolo V: Dei titoli di credito | Titolo VI: Della gestione di affari | Titolo VII: Del pagamento dell'indebito | Titolo VIII: Dell'arricchimento senza causa |

   
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