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  Legge on Line > Codice civile > Libro 4 > Titolo III: Dei singoli contratti > Art. 1487
 
 
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Articolo 1487 Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia
I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresė pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna. Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore č sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio. E' nullo ogni patto contrario (1266).
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