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  Legge on Line > Codice civile > Libro 4 > Titolo III: Dei singoli contratti > Art. 1494
 
 
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Articolo 1494 Risarcimento del danno
In ogni caso il venditore č tenuto verso il compratore al risarcimento del danno (1223), se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresė risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
Stampa Risarcimento del danno - Art. 1494 Codice civile Stampa
Titolo I: Delle obbligazioni in generale | Titolo II: Dei contratti in generale | Titolo III: Dei singoli contratti | Titolo IV: Delle promesse unilaterali | Titolo V: Dei titoli di credito | Titolo VI: Della gestione di affari | Titolo VII: Del pagamento dell'indebito | Titolo VIII: Dell'arricchimento senza causa |

   
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