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  Legge on Line > Codice civile > Libro 4 > Titolo III: Dei singoli contratti > Art. 1501
 
 
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Articolo 1501 Termini
Il termine per il riscatto non puņ essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili (1510 e seguenti) e di cinque anni in quella di beni immobili (1537 e seguenti). Se le parti stabiliscono un termine maggiore, essi si riduce a quello legale. Il termine stabilito dalla legge č perentorio (2964) e non si puņ prorogare.
Stampa Termini - Art. 1501 Codice civile Stampa
Titolo I: Delle obbligazioni in generale | Titolo II: Dei contratti in generale | Titolo III: Dei singoli contratti | Titolo IV: Delle promesse unilaterali | Titolo V: Dei titoli di credito | Titolo VI: Della gestione di affari | Titolo VII: Del pagamento dell'indebito | Titolo VIII: Dell'arricchimento senza causa |

   
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