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  Legge on Line > Codice civile > Libro 4 > Titolo III: Dei singoli contratti > Art. 1514
 
 
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Articolo 1514 Deposito della cosa venduta
Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore puņ depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito (att. 77), oppure in altro locale idoneo determinato dal pretore del luogo in cui la consegna doveva essere fatta. Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito (1689 e seguente).
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Titolo I: Delle obbligazioni in generale | Titolo II: Dei contratti in generale | Titolo III: Dei singoli contratti | Titolo IV: Delle promesse unilaterali | Titolo V: Dei titoli di credito | Titolo VI: Della gestione di affari | Titolo VII: Del pagamento dell'indebito | Titolo VIII: Dell'arricchimento senza causa |

   
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