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  Legge on Line > Codice civile > Libro 4 > Titolo III: Dei singoli contratti > Art. 1531
 
 
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Articolo 1531 Interessi, dividendi e diritto di voto
Nella vendita a termine di titoli di credito (1992), gli interessi e i dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al compratore. Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari, il diritto di voto spetta al venditore fino al momento della consegna (1550; att. 177).
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Titolo I: Delle obbligazioni in generale | Titolo II: Dei contratti in generale | Titolo III: Dei singoli contratti | Titolo IV: Delle promesse unilaterali | Titolo V: Dei titoli di credito | Titolo VI: Della gestione di affari | Titolo VII: Del pagamento dell'indebito | Titolo VIII: Dell'arricchimento senza causa |

   
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