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  Legge on Line > Codice civile > Libro 4 > Titolo III: Dei singoli contratti > Art. 1542
 
 
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Articolo 1542 Garanzia
Chi vende un'eredità senza specificarne gli oggetti non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede (477, 588).
Stampa Garanzia - Art. 1542 Codice civile Stampa
Titolo I: Delle obbligazioni in generale | Titolo II: Dei contratti in generale | Titolo III: Dei singoli contratti | Titolo IV: Delle promesse unilaterali | Titolo V: Dei titoli di credito | Titolo VI: Della gestione di affari | Titolo VII: Del pagamento dell'indebito | Titolo VIII: Dell'arricchimento senza causa |

   
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