Tutti
Codice penale
Procedura penale
Codice civile
Procedura civile
Legge on Line
>
Codice civile
> Libro 4 >
Titolo III: Dei singoli contratti
>
Art. 1545
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
Gazzetta ufficiale
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis
Articolo 1545
Obblighi del compratore
Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell'eredità, e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall'eredità medesima, salvo che sia convenuto diversamente.
Stampa
Titolo I: Delle obbligazioni in generale
|
Titolo II: Dei contratti in generale
|
Titolo III: Dei singoli contratti
|
Titolo IV: Delle promesse unilaterali
|
Titolo V: Dei titoli di credito
|
Titolo VI: Della gestione di affari
|
Titolo VII: Del pagamento dell'indebito
|
Titolo VIII: Dell'arricchimento senza causa
|
Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.