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  Legge on Line > Codice civile > Libro 4 > Titolo III: Dei singoli contratti > Art. 1556
 
 
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Articolo 1556 Nozione
Con il contratto estimatorio una parte consegna una o pił cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.
Stampa Nozione - Art. 1556 Codice civile Stampa
Titolo I: Delle obbligazioni in generale | Titolo II: Dei contratti in generale | Titolo III: Dei singoli contratti | Titolo IV: Delle promesse unilaterali | Titolo V: Dei titoli di credito | Titolo VI: Della gestione di affari | Titolo VII: Del pagamento dell'indebito | Titolo VIII: Dell'arricchimento senza causa |

   
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