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  Legge on Line > Codice civile > Libro 4 > Titolo III: Dei singoli contratti > Art. 1557
 
 
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Articolo 1557 Impossibilità di restituzione
Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile (1218).
Stampa Impossibilità di restituzione - Art. 1557 Codice civile Stampa
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