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  Legge on Line > Codice civile > Libro 4 > Titolo III: Dei singoli contratti > Art. 1559
 
 
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Articolo 1559 Nozione
La somministrazione è il contratto (1321) con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.
Stampa Nozione - Art. 1559 Codice civile Stampa
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