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Articolo 20 Convocazione dell'assemblea delle associazioni
L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale (att. 8).
Stampa Convocazione dell'assemblea delle associazioni - Art. 20 Codice civile Stampa
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