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  Legge on Line > Codice civile > Libro 4 > Titolo V: Dei titoli di credito > Art. 2009
 
 
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Articolo 2009 Forma della girata
La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante. E valida la girata anche se non contiene l'indicazione del giratario. La girata al portatore vale come girata in bianco.
Stampa Forma della girata - Art. 2009 Codice civile Stampa
Titolo I: Delle obbligazioni in generale | Titolo II: Dei contratti in generale | Titolo III: Dei singoli contratti | Titolo IV: Delle promesse unilaterali | Titolo V: Dei titoli di credito | Titolo VI: Della gestione di affari | Titolo VII: Del pagamento dell'indebito | Titolo VIII: Dell'arricchimento senza causa |

   
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