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  Legge on Line > Codice civile > Libro 4 > Titolo V: Dei titoli di credito > Art. 2014
 
 
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Articolo 2014 Girata a titolo di pegno
Se alla girata e apposta una clausola che importa costituzione di pegno, il giratario puņ esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura. L'emittente non puņ opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti personali col girante, a meno che il giratario, ricevendo il titolo, abbia agito intenzionalmente a danno dell'emittente.
Stampa Girata a titolo di pegno - Art. 2014 Codice civile Stampa
Titolo I: Delle obbligazioni in generale | Titolo II: Dei contratti in generale | Titolo III: Dei singoli contratti | Titolo IV: Delle promesse unilaterali | Titolo V: Dei titoli di credito | Titolo VI: Della gestione di affari | Titolo VII: Del pagamento dell'indebito | Titolo VIII: Dell'arricchimento senza causa |

   
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