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  Legge on Line > Codice civile > Libro 4 > Titolo VII: Del pagamento dell'indebito > Art. 2036
 
 
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Articolo 2036 Indebito soggettivo
Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, puņ ripetere ciņ che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede (1147) del titolo o delle garanzie del credito. Chi ha ricevuto l'indebito č anche tenuto a restituire i frutti (820 e seguenti) e gli interessi (1284) dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda (Cod. Proc. Civ. 163), se era in buona fede (1147). Quando la ripetizione non č ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore (1203 e seguenti).
Stampa Indebito soggettivo - Art. 2036 Codice civile Stampa
Titolo I: Delle obbligazioni in generale | Titolo II: Dei contratti in generale | Titolo III: Dei singoli contratti | Titolo IV: Delle promesse unilaterali | Titolo V: Dei titoli di credito | Titolo VI: Della gestione di affari | Titolo VII: Del pagamento dell'indebito | Titolo VIII: Dell'arricchimento senza causa |

   
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