| Articolo 2038 |
Alienazione della cosa ricevuta indebitamente |
| Chi, avendo ricevuto la cosa in buona fede (1147), l'ha alienata prima di conoscere l'obbligo di restituirla e tenuto a restituire il corrispettivo conseguito. Se questo č ancora dovuto, colui che ha pagato l'indebito subentra nel diritto dell'alienante (1203 e seguenti). Nel caso di alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente č obbligato, nei limiti del suo arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito.
Chi ha alienato la cosa ricevuta in mala fede, o dopo aver conosciuto l'obbligo di restituirla, č obbligato a restituirla in natura o a corrisponderne il valore. Colui che ha pagato l'indebito puņ perņ esigere il corrispettivo dell'alienazione e puņ anche agire direttamente per conseguirlo. Se l'alienazione č stata fatta a titolo gratuito, l'acquirente, qualora l'alienante sia stato inutilmente escusso e obbligato, nei limiti dell'arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito.
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