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  Legge on Line > Codice civile > Libro 5 > Titolo II: Del lavoro nell'impresa > Art. 2082
 
 
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Articolo 2082 Imprenditore
E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attivitą economica organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (2135, 2195).
Stampa Imprenditore - Art. 2082 Codice civile Stampa
Titolo I: Della disciplina delle attivitą professionali | Titolo II: Del lavoro nell'impresa | Titolo III: Del lavoro autonomo | Titolo IV: Del lavoro subordinato in particolari rapporti | Titolo V: Delle societą | Titolo VI: Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici | Titolo VII: Dell'associazione in partecipazione | Titolo VIII: Dell'azienda | Titolo IX: Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali | Titolo X: Della disciplina della concorrenza e dei consorzi | Titolo XI: Disposizioni penali in materia di societą e consorzi |

   
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