La nullitā o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullitā derivi dall'illiceitā dell'oggetto o della causa (1343 e seguenti).
Se il lavoro č stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.