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  Legge on Line > Codice civile > Libro 5 > Titolo III: Del lavoro autonomo > Art. 2224
 
 
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Articolo 2224 Esecuzione dell'opera
Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni (1223, 1662).
Stampa Esecuzione dell'opera - Art. 2224 Codice civile Stampa
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