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Titolo III: Del lavoro autonomo
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Art. 2225
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Articolo 2225
Corrispettivo
Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo (1657).
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Titolo I: Della disciplina delle attività professionali
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Titolo II: Del lavoro nell'impresa
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Titolo III: Del lavoro autonomo
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Titolo IV: Del lavoro subordinato in particolari rapporti
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Titolo V: Delle società
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Titolo VI: Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici
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Titolo VII: Dell'associazione in partecipazione
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Titolo VIII: Dell'azienda
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Titolo IX: Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali
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Titolo X: Della disciplina della concorrenza e dei consorzi
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Titolo XI: Disposizioni penali in materia di società e consorzi
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