| Articolo 2245 |
Indennitą di anzianitą |
| In caso di cessazione del contratto č dovuta al prestatore di lavoro un'indennitą proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie.
L'ammontare dell'indennitą č determinato sulla base dell'ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio.
Se gli usi lo stabiliscono, l'indennitą č dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie (2751) (l'art. 17, L 2 aprile 1958, n. 339 prevede l'indennitą di anzianitą "in caso di licenziamento o di dimissioni").
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