Legge e codici online
  Legge on Line > Codice civile > Libro 5 > Titolo V: Delle societā > Art. 2250
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 2250 Indicazione negli atti e nella corrispondenza
Negli atti e nella corrispondenza delle societā soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese (2200) devono essere indicati la sede della societā e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa č iscritta e il numero di iscrizione. Il capitale delle societā per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilitā limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio. Dopo lo scioglimento delle societā previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la societā e in liquidazione (2627). Negli atti e nella corrispondenza delle societā a responsabilitā limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio (Comma aggiunto dall'art. 3, Decr. lgs. n.88 del 3 marzo 1993).
Stampa Indicazione negli atti e nella corrispondenza - Art. 2250 Codice civile Stampa
Titolo I: Della disciplina delle attivitā professionali | Titolo II: Del lavoro nell'impresa | Titolo III: Del lavoro autonomo | Titolo IV: Del lavoro subordinato in particolari rapporti | Titolo V: Delle societā | Titolo VI: Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici | Titolo VII: Dell'associazione in partecipazione | Titolo VIII: Dell'azienda | Titolo IX: Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali | Titolo X: Della disciplina della concorrenza e dei consorzi | Titolo XI: Disposizioni penali in materia di societā e consorzi |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.