| Articolo 2250 |
Indicazione negli atti e nella corrispondenza |
| Negli atti e nella corrispondenza delle societā soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese (2200) devono essere indicati la sede della societā e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa č iscritta e il numero di iscrizione.
Il capitale delle societā per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilitā limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.
Dopo lo scioglimento delle societā previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la societā e in liquidazione (2627).
Negli atti e nella corrispondenza delle societā a responsabilitā limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio (Comma aggiunto dall'art. 3, Decr. lgs. n.88 del 3 marzo 1993).
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