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  Legge on Line > Codice civile > Libro 5 > Titolo V: Delle societą > Art. 2260
 
 
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Articolo 2260 Diritti e obblighi degli amministratori
I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato (1710 e seguenti). Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la societą (1292 e seguenti) per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilitą non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.
Stampa Diritti e obblighi degli amministratori - Art. 2260 Codice civile Stampa
Titolo I: Della disciplina delle attivitą professionali | Titolo II: Del lavoro nell'impresa | Titolo III: Del lavoro autonomo | Titolo IV: Del lavoro subordinato in particolari rapporti | Titolo V: Delle societą | Titolo VI: Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici | Titolo VII: Dell'associazione in partecipazione | Titolo VIII: Dell'azienda | Titolo IX: Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali | Titolo X: Della disciplina della concorrenza e dei consorzi | Titolo XI: Disposizioni penali in materia di societą e consorzi |

   
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