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  Legge on Line > Codice civile > Libro 5 > Titolo V: Delle società > Art. 2268
 
 
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Articolo 2268 Escussione preventiva del patrimonio sociale
Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione (2274 e seguenti), la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.
Stampa Escussione preventiva del patrimonio sociale - Art. 2268 Codice civile Stampa
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