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  Legge on Line > Codice civile > Libro 5 > Titolo V: Delle societā > Art. 2297
 
 
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Articolo 2297 Mancata registrazione
Fino a quando la societā non č iscritta nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti), i rapporti tra la societā e i terzi, ferma restando la responsabilitā illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla societā semplice. Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la societā abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
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Titolo I: Della disciplina delle attivitā professionali | Titolo II: Del lavoro nell'impresa | Titolo III: Del lavoro autonomo | Titolo IV: Del lavoro subordinato in particolari rapporti | Titolo V: Delle societā | Titolo VI: Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici | Titolo VII: Dell'associazione in partecipazione | Titolo VIII: Dell'azienda | Titolo IX: Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali | Titolo X: Della disciplina della concorrenza e dei consorzi | Titolo XI: Disposizioni penali in materia di societā e consorzi |

   
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