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  Legge on Line > Codice civile > Libro 5 > Titolo V: Delle società > Art. 2311
 
 
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Articolo 2311 Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto
Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto (2621). Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto devono essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e s'intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione (2964 e seguenti). In caso d'impugnazione del bilancio e del piano di riparto, il liquidatore può chiedere che le questioni relative alla liquidazione siano esaminate separatamente da quelle relative alla divisione, alle quali il liquidatore può restare estraneo. Con l'approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte ai soci (2452).
Stampa Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto - Art. 2311 Codice civile Stampa
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