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  Legge on Line > Codice civile > Libro 5 > Titolo V: Delle società > Art. 2328
 
 
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Articolo 2328 Atto costitutivo
La società deve costituirsi per atto pubblico (2643, 2699, 2725). L'atto costitutivo deve indicare: il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi; la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie; l'oggetto sociale; l'ammontare del capitale sottoscritto e versato; il valore nominale e il numero delle azioni e se queste sono nominative o al portatore (2355); il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura (2343 e seguenti); le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti (2433); la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o ai soci fondatori (2337, 2431); il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società (2383); il numero dei componenti il collegio sindacale (2397 e seguenti); la durata della società; l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato (2475).
Stampa Atto costitutivo - Art. 2328 Codice civile Stampa
Titolo I: Della disciplina delle attività professionali | Titolo II: Del lavoro nell'impresa | Titolo III: Del lavoro autonomo | Titolo IV: Del lavoro subordinato in particolari rapporti | Titolo V: Delle società | Titolo VI: Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici | Titolo VII: Dell'associazione in partecipazione | Titolo VIII: Dell'azienda | Titolo IX: Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali | Titolo X: Della disciplina della concorrenza e dei consorzi | Titolo XI: Disposizioni penali in materia di società e consorzi |

   
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