| Articolo 2329 |
Condizioni per la costituzione |
| Per procedere alla costituzione della societā č necessario:
che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
che siano versati presso un istituto di credito (att. 251) almeno i tre decimi dei conferimenti in danaro; che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della societā, in relazione al suo particolare oggetto.
Le somme depositate a norma del n. 2 del comma precedente non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della societā nel registro delle imprese. L'istituto di credito č responsabile nei confronti della societā e dei terzi per l'inosservanza del presente divieto.
Se non entro anno dal deposito l'iscrizione non ha avuto luogo , le somme di cui al comma precedente devono essere restituite ai sottoscrittori. (2475).
NOTA La costituzione di societā con capitale superiore a 10 miliardi č subordinata a preventiva autorizzazione del Ministero del tesoro (Legge 4 giugno 1985, n. 281).
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