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  Legge on Line > Codice civile > Libro 5 > Titolo V: Delle societā > Art. 2329
 
 
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Articolo 2329 Condizioni per la costituzione
Per procedere alla costituzione della societā č necessario: che sia sottoscritto per intero il capitale sociale; che siano versati presso un istituto di credito (att. 251) almeno i tre decimi dei conferimenti in danaro; che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della societā, in relazione al suo particolare oggetto. Le somme depositate a norma del n. 2 del comma precedente non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della societā nel registro delle imprese. L'istituto di credito č responsabile nei confronti della societā e dei terzi per l'inosservanza del presente divieto. Se non entro anno dal deposito l'iscrizione non ha avuto luogo , le somme di cui al comma precedente devono essere restituite ai sottoscrittori. (2475). NOTA La costituzione di societā con capitale superiore a 10 miliardi č subordinata a preventiva autorizzazione del Ministero del tesoro (Legge 4 giugno 1985, n. 281).
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Titolo I: Della disciplina delle attivitā professionali | Titolo II: Del lavoro nell'impresa | Titolo III: Del lavoro autonomo | Titolo IV: Del lavoro subordinato in particolari rapporti | Titolo V: Delle societā | Titolo VI: Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici | Titolo VII: Dell'associazione in partecipazione | Titolo VIII: Dell'azienda | Titolo IX: Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali | Titolo X: Della disciplina della concorrenza e dei consorzi | Titolo XI: Disposizioni penali in materia di societā e consorzi |

   
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