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  Legge on Line > Codice civile > Libro 5 > Titolo V: Delle società > Art. 2332
 
 
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Articolo 2332 Nullità della società
Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi: mancanza dell'atto costitutivo; mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto pubblico; inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 2330 relative al controllo preventivo illiceità o contrarietà all'ordine pubblico dell'oggetto sociale; mancanza nell'atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sottoscritto o l'oggetto sociale; inosservanza della disposizione di cui all'art. 2329, n. 2; incapacità di tutti i soci fondatori; mancanza della pluralità dei fondatori. La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese. I soci non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali. La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori. La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese (2475).
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